Al Dipartimento di Scienze politiche e sociali si è tenuto un confronto tra esperti del settore
Le tematiche che gravitano intorno all’ambito del dialogo tra le giurisdizioni e alla scelta dell’attribuzione di un caso al giudice civile e amministrativo sono complesse e disparate. Entrare nel merito della questione e cercare di arrivare a una soluzione definitiva è come camminare in un campo di mine: la legislazione, in questo ambito, prevede e definisce necessario l’incontro ma per sua stessa natura non ne determina il risultato.
Nell’aula magna del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania, nei giorni scorsi, si è tenuto l’incontro dal titolo Il dialogo tra le giurisdizioni: giudice civile e amministrativo a confronto.
L’evento è stato promosso dal Centro di studi e di formazione professionale “Salvatore Mauceri” e presieduto dal prof. Vincenzo Antonelli dell’Università di Catania che ha coordinato una serie d’interventi tenuti dagli ospiti della giornata.
Ad intervenire, tra gli altri, Roberta Crucitti, consigliere della Corte di Cassazione, il presidente del Comitato scientifico del Centro Studi, prof. Giovanni Di Rosa, l’avv. Vincenzo Neri, presidente di sezione del Consiglio di Stato, e l’avv. Andrea Scuderi del Foro di Catania.
Ad aprire i lavori la prof.ssa Francesca Longo, direttrice del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, e il prof. Vincenzo Antonelli che ha ricordato la natura competitiva della giurisdizione che “mette in campo” le due sfere di potere in “lotta” di attribuzione di casi giudiziari, a cui, nel tempo, si è cercato di trovare soluzioni attraverso interventi del legislatore e della Corte Costituzionale.
A seguire il prof. Giovanni Di Rosa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania ha sottolineato l’importanza della partecipazione del mondo universitario alle iniziative in merito al rispetto dei principi giurisdizionali necessari per garantire la giustizia e la tutela piena ed effettiva del cittadino.
La dott.ssa Roberta Crucitti è intervenuta sulle controversie in tema di danno ambientale sostenendo che le regole della convivenza tra le due giurisdizioni sono già stabilite. «In particolare – ha detto – la competenza spetta al giudice ordinario quando attiene alla lesione, per via di comportamento materiale o omissivo della Pubblica amministrazione di diritti soggettivi, come quello alla salute e all’ambiente salubre».
La consigliera, nel suo intervento, ha citato la sentenza 23436 del 27 luglio 2020 sulla competenza del giudice ordinario in merito alle domande sul risarcimento del danno alla salute. In aggiunta, ha ribadito come l’attribuzione del giudice ordinario in materia ambientale è stata sancita dall’ordinanza delle Sezioni Unite 20381 del luglio 2025 per il risarcimento dei danni causati da soggetti pubblici per illegittimità del loro comportamento in base alla pretesa fondata su responsabilità extracontrattuale.

Il tavolo dei relatori
Vincenzo Neri, nel ribadire la centralità del dialogo tra le giurisdizioni, riferendosi alla sentenza della Cassazione 26080 del 25 settembre 2025, con riguardo alla lesione dell’affidamento incolpevole, ha espresso un punto di vista differente rispetto alla tendenza di ricondurre la tutela di tutti i diritti fondamentali, alla giurisdizione ordinaria.
Difatti, il giudice amministrativo ha anche poteri risarcitori. «Pertanto - secondo il consigliere -, essendo l’affidamento incolpevole un principio che conforma sia l’interesse legittimo, sia il diritto soggettivo, a seconda del contesto autoritativo o meno in cui l’amministrazione agisce, l’istanza di risarcimento potrebbe essere competenza del giudice amministrativo».
In tema di principio di affidamento in relazione al diritto soggettivo, nel 2011 le Sezioni Unite della Cassazione avevano individuato il primo autonomo rispetto al secondo, affermando la competenza del G.O. nei casi di annullamento giurisdizionale o in autotutela di un permesso amministrativo illegittimo e mancata conclusione positiva di un procedimento complesso per ottenere un’autorizzazione.
Tuttavia, con la sentenza 26080 del 25 settembre 2025, tale principio è stato ricondotto nella sfera del diritto soggettivo spettante al giudice ordinario. Neri ha sollevato dubbi normativi in merito ai termini di prescrizione che diverrebbero più lunghi.
In chiusura è intervenuto l’avv. Andrea Scuderi il quale, citando le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - «per comprendere il diritto occorre andare oltre il diritto» - ha invitato ad una riflessione più ampia sul senso più essenziale del diritto.
Oltre al diritto, vi è uno spazio etico configurato da tutte quelle esperienze insostituibili che compongono l’esperienza civica di senso. «Fondamentale – ha detto Scuderi - è comprendere sé stessi e gli altri per risalire ad un sistema di principi per costituire una unica cultura del diritto».
Nel suo intervento ha identificato il problema nella forzata necessità del sistema giuridico italiano nelle due categorie del diritto soggettivo e interesse legittimo. Il legale ha proposto un approccio, ricollegandosi all’idea di un’unica cultura, di ricerca dei punti in comune delle due giurisdizioni, citando il principio di buona fede e il concetto di fatto illecito (art. 1173 c.c.).
Questo approccio diverrebbe un terreno fertile per trovare nuove soluzioni processuali, per l'azione risarcitoria della pubblica amministrazione. Scuderi, in chiusura, ha posto l’attenzione sulla necessità di una maggiore apertura alla sostanza dei fatti e a una decisione meno "formale e meccanica”.