In fuga dal clima, alla ricerca di protezione

Al Dipartimento di Giurisprudenza, Michele Arcella ha illustrato le possibilità di tutela per chi fugge dai disastri ambientali e il ruolo delle disuguaglianze nella valutazione delle richieste d’asilo

Sofia Moschetto e Isabella Raffone

«Non esiste uno status del rifugiato climatico». Con questa considerazione Michele Arcella ha cominciato ad affrontare la fuga dai disastri ambientali evidenziando che, per valutare il bisogno di protezione, «occorre guardare oltre la calamità e ricostruire le condizioni di chi parte, comprese le discriminazioni subite e la protezione ricevuta o negata».

Un tema che è stato al centro del seminario Rifugiati e cambiamenti climatici: profili giuridici, sviluppi interpretativi e prospettive di tutela che si è tenuto nei giorni scorsi nei locali del Polo didattico “Virlinzi” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

Un evento, introdotto da Adriana Di Stefano, docente di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea all’Università di Catania, che ha avuto come protagonista indiscusso Michele Arcella, esperto di protezione internazionale e diritti umani.

Alluvioni, cicloni, siccità e desertificazione compromettono risorse e mezzi di sostentamento, intrecciando effetti ambientali, economici e sociali. Secondo i dati presentati, nel 2025 i disastri hanno causato 29,9 milioni di nuovi spostamenti interni, dopo il record di 45,8 milioni del 2024. Molte persone restano nel proprio paese; per chi attraversa una frontiera si pone il problema della protezione internazionale.

Un momento dell'incontro

Un momento dell'incontro

Il primo ostacolo riguarda la definizione di rifugiato stabilita dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Per ottenere questo riconoscimento, chi si trova fuori dal proprio paese deve avere un fondato timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale e non potersi o volersi affidare, a causa di quel timore, alla protezione del paese d’origine. 

Aver perso la casa o il lavoro dopo una calamità non soddisfa, da solo, questi requisiti: occorre dimostrare il rischio di persecuzione e il legame con uno dei motivi previsti dalla Convenzione.

Nel tempo, la definizione di rifugiato è stata ampliata in ambito regionale. In Africa, con la Convenzione dell’Organizzazione dell’unità africana del 1969, e in America Latina, con la Dichiarazione di Cartagena del 1984, la protezione è stata estesa anche a chi fugge da eventi che turbano gravemente l’ordine pubblico. Queste formulazioni possono comprendere anche situazioni in cui un disastro compromette la vita e la sicurezza della collettività. Si tratta però di strumenti regionali, che non istituiscono uno status universale di rifugiato climatico.

Michele Arcella

Michele Arcella

Una possibilità di tutela esiste anche attraverso la definizione del 1951. Come chiariscono le considerazioni giuridiche dell’Unhcrdel 2020, occorre esaminare ciò che accade alle persone nel contesto del disastro. Se, per esempio, una minoranza viene esclusa dagli aiuti a causa della propria origine etnica o religione, il danno subito dipende anche da una scelta discriminatoria. Quando questa discriminazione raggiunge la gravità di una persecuzione e ricorrono gli altri requisiti della Convenzione, può essere riconosciuto lo status di rifugiato.

Michele Arcella ha spiegato questa lettura confrontando due prospettive. Il natural hazard paradigm concentra l’attenzione sul fenomeno naturale, come un’alluvione o un ciclone. Il social paradigm considera anche le condizioni in cui vivono le persone: chi abita nelle zone più esposte, chi dispone di risorse per mettersi al sicuro e chi può contare sugli aiuti. Lo stesso evento può infatti avere conseguenze molto diverse a seconda della povertà, dell’esclusione politica e delle discriminazioni già presenti. Il clima diventa così un «moltiplicatore di disuguaglianze già esistenti».

In quest’ottica, negare sistematicamente ad alcuni gruppi l’accesso alle risorse e alle opportunità può essere letto come una forma di violenza strutturale: un danno prodotto dall’organizzazione della società, anche senza un’aggressione diretta. Questa interpretazione aiuta a individuare bisogni di protezione altrimenti trascurati, ma non rende ogni persona vulnerabile automaticamente rifugiata: resta necessario verificare i requisiti giuridici nel singolo caso.

Michele Arcella insieme con i partecipanti al seminario

Michele Arcella insieme con i partecipanti al seminario

La tutela non si esaurisce nello status. Il principio di non-refoulement vieta il rimpatrio verso persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti. Nel caso Teitiota, cittadino di Kiribati rimpatriato dalla Nuova Zelanda, il Comitato Onu per i diritti umani ha riconosciuto che il degrado ambientale può minacciare il diritto alla vita e impedire il rimpatrio, senza accertare una violazione nel caso concreto. Per l’Italia, Arcella ha richiamato la protezione speciale e il permesso per calamità contingenti ed eccezionali che impediscono un rientro sicuro: sei mesi, con la possibilità di un rinnovo, per un totale di dodici mesi di protezione.

Adriana Di Stefano ha quindi sottolineato «la capacità del diritto di far emergere forme di tutela ancora non formalizzate» evidenziando la necessità di spingere l’interpretazione delle norme oltre le letture consolidate per aprire la strada a nuove categorie giuridiche: autentici «germogli di tutela» che, nel tempo, possono radicarsi nella prassi. 

È in questa prospettiva che l’assenza di uno status di rifugiato climatico diventa anche una questione aperta sul futuro del diritto: le risposte individuate oggi per le singole persone potrebbero contribuire a costruire le tutele di domani.

Michele Arcella ha concluso richiamando Il sale della terra, documentario sul fotografo Sebastião Salgado che, attraverso il rapporto tra umanità e natura, restituisce un messaggio di speranza nella possibilità di ricostruire dopo la distruzione.

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