Il nuovo rito uniforme per la famiglia introdotto dalla riforma Cartabia

Nei locali della Biblioteca del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania si è svolto il terzo seminario del ciclo “Minorenni, famiglia, migranti: quali riforme per quale giustizia”

Alfio Russo

Il nuovo rito uniforme della famiglia è un tema di grande attualità considerata la recente legge di riforma “Cartabia” entrata in vigore lo scorso anno.

E non a caso la tematica è stata al centro del seminario dal titolo Il nuovo rito uniforme della famiglia: il regime delle preclusioni, il cumulo di domande e il sistema di connessione, terzo appuntamento del ciclo Minorenni, famiglia, migranti: quali riforme per quale giustizia, organizzato dal Centro di ricerca interdisciplinare dell’Ateneo sulla Giustizia dei minori e della famiglia “Enzo Zappalà”, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania (anche nell’ambito della formazione continua forense), coordinato dal prof. Angelo Zappulla e dall’avv. Serena Cantale.

L’incontro - nei locali della Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania - si è aperto con i saluti dell’avv. Antonino Di Stefano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e della prof.ssa Vania Patanè, direttrice del Centro di Ricerca.

A seguire le relazioni della prof.ssa Concetta Marino, associata di Diritto processuale civile al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, del dott. Massimo Maria Escher, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Catania, e l’avv. Carmelo Padalino, esperto di diritto di famiglia.

Già nell’intervento introduttivo, la prof.ssa Concetta Marino ha evidenziato alcuni punti della legge di riforma “Cartabia”, entrata in vigore il 1° marzo dello scorso anno.

In particolar modo ha evidenziato l’importanza di quella che è stata considerata la novità forse più rilevante tra quelle introdotte dal decreto legislativo 149 del 17 ottobre 2022 che, nel dare attuazione alla delega contenuta nella legge 206 del 26 novembre 2021 per la riforma del processo civile, ha inserito, a conclusione del libro II del codice di rito, dopo il processo ordinario di cognizione, quello semplificato e il rito speciale del lavoro, il Titolo IV-bis che contempla la disciplina uniforme del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie.

Si è così realizzato l’obiettivo del riordino dei riti in tale materia. La pluralità di procedimenti che prima connotavano l’area della giustizia familiare in una dimensione non solo variegata, ma eterogenea al punto da risultare frammentata, viene così soppiantata opportunamente con un impianto unitario, generale e coerente per sopperire a tutti i (pur differenti) bisogni di giustizia in un ambito in cui l’esigenza di far presto è particolarmente avvertita considerando la necessità di tutelare soggetti fragili, quali sono anzitutto i minori, che la legge di riforma mette al centro del nuovo rito, valorizzandone il ruolo anche processuale.

Al riguardo è stata ricordata la disciplina in materia di diritto di ascolto del minore, resa più organica dalla riforma, che consente al minore ultra-dodicenne, o di età inferire purché dotato di discernimento, di far pervenire la sua voce sulla scena del giudizio ogniqualvolta si debbano assumere provvedimenti che lo riguardino.

In foto da sinistra Concetta Marino, Vania Patanè, Antonino Guido Distefano, Enrico Escher e Carmelo Padalino

In foto da sinistra Concetta Marino, Vania Patanè, Antonino Guido Distefano, Massimo Escher e Carmelo Padalino

Tra le novità positive della riforma è stato ricordato l’istituto della mediazione familiare per favorire la ripresa del dialogo tra le parti in conflitto, che il legislatore della riforma intende promuovere per contrastare l’alta conflittualità che spesso caratterizza la coppia in crisi.

Apprezzamento per la riforma è stato espresso anche dal dott. Massimo Maria Escher, il quale nel suo intervento ha trattato dei poteri del giudice, che nei giudizi familiari assume un ruolo e una funzione specifici, differenti da quelli che gli sono tipicamente propri.

Ciò perché i processi di famiglia hanno ad oggetto diritti fondamentali e situazioni sostanziali dotate di un valore sovraindividuale.

Pertanto quelli del giudice, in tali giudizi, sono poteri particolarmente incisivi che finiscono per far acquisire al processo per la famiglia un carattere spiccatamente inquisitorio, necessario quando si tratti di intervenire per contrastare condotte irresponsabili di genitori a danno dei figli minorenni.

Poteri che divengono ancora più incisivi quando si tratti di contrastare abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, da trattare in giudizi cui il legislatore della riforma ha dedicato particolare attenzione prevedendo una “corsia preferenziale”, per garantire una maggiore rapidità necessaria per sottrarre la vittima al ciclo della violenza.

L’avv. Carmelo Padalino si è soffermato sul sistema delle preclusioni sia fattuali che istruttorie che caratterizzano il processo civile e, nel caso di specie, anche il rito per la famiglia, che impone alle parti di allegare i fatti e le prove per sostenere le proprie ragioni entro termini specifici che maturano anteriormente alla prima udienza, ma che non opereranno invece qualora si chieda la tutela di diritti indisponibili.

È così consentito alle parti di introdurre in qualsiasi momento del processo nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento del figlio minore, a riprova dell’attenzione che a questi soggetti fragili è riservata nel nuovo rito.

È stato anche ricordata l’importanza del piano genitoriale che le parti dovranno allegare ai propri scritti difensivi per consentire al giudice di avere consapevolezza delle condizioni del minore e del suo ambiente di vita, per poter assumere i provvedimenti che maggiormente tutelino il suo interesse.

Dalle tre relazioni è emersa l’esigenza di far funzionare la riforma con l’impegno, lo studio e la disponibilità di tutti gli operatori del diritto, che dovranno dimostrare particolare duttilità nella comprensione del nuovo sistema, unitamente alla capacità di risolverei dubbi interpretativi, mostrandosi disponibili al cambiamento.

Alle relazioni ha fatto seguito un ricco dibattito che ha coinvolto numerosi partecipanti, appartenenti all’accademia, all’avvocatura e alla magistratura, anche nella sua componente non togata.

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